ll provvedimento di convalida dello sfratto per morosità implica la risoluzione del contratto di locazione che cessa di esistere e che, entro i successivi 30 giorni, va comunicata all’Agenzia delle Entrate così che il contratto possa cessare anche dal punto di vista fiscale.
ref: guida-allo-sfratto-per-morosita-art-658-cpc
https://www.studiodetilla.com/blog/danni-ritardato-rilascio-immobile
L'indennità di occupazione è prevista dall'articolo 1591 del codice civile.
Se il conduttore non rilascia l'immobile alla scadenza del contratto, è tenuto a pagare al locatore il canone di locazione fino alla consegna dell'immobile.
Secondo l’art. 1591 c.c., il mancato rilascio alla scadenza o di legittimo rifiuto del locatore a prendere in consegna l’immobile determinano l’obbligo del conduttore di pagare al locatore il “corrispettivo convenuto fino alla consegna” (c.d. indennità di occupazione). Salva la corresponsione del maggior danno.
https://www.rockagent.it/news/indennita-di-occupazione-immobile-commerciale-calcolo-e-tassazione/
Per quanto riguarda la tassazione dell’indennità di occupazione, bisogna fare una distinzione fra indennità di occupazione di natura risarcitoria o corrispettiva:
Indennità corrispettiva: Quando l’occupazione avviene dopo la scadenza del contratto di locazione, o in assenza di contratto e senza che il proprietario abbia attuato azioni per tornare in possesso del bene, l’indennità corrisposta può essere assimilata a fini fiscali ai contratti di locazione. In questo caso, si applica l’imposta di registro sull’indennità di occupazione con un’aliquota del 2%, per un minimo fisso di 67 euro.
Indennità risarcitoria: Quando invece l’indennità ha natura risarcitoria, non si applica l’aliquota del 2% prevista per i contratti di locazione, bensì quella del 3% prevista per gli atti relativi alle prestazioni a contenuto patrimoniale. In tal caso, la somma non è soggetta a IVA e quindi non deve essere fatturata. Hanno natura di indennità risarcitoria anche eventuali somme percepite dal proprietario in seguito alla risoluzione anticipata del contratto dopo lo sfratto di un inquilino moroso.
Indennità di occupazione senza titolo - Trattamento ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo - pdf
In queste circostanze si parla di occupazione precontrattuale o postcontrattuale. Durante tale periodo, l’inquilino generalmente versa una somma a titolo di indennità di occupazione. Tale indennità, però, non ha una funzione risarcitoria, bensì locativa, configurandosi quindi come un corrispettivo assimilabile a un canone di affitto. Il suo valore è dunque determinato in base al canone stabilito dal contratto di locazione precedente o successivo.
In passato sono sorti dubbi sulla tassazione IRPEF per l'indennità di occupazione di un immobile per le somme corrisposte dal conduttore nei casi di occupazione senza averne titolo. Questo trattamento varia in relazione alla natura risarcitoria o corrispettiva dell'indennità pagata dal soggetto che occupa l'immobile. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate dall'Agenzia delle Entrate, nel primo caso si applica l'imposta di registro nella misura del 3%, nel secondo invece del 2%.
Una volta ricevuta, l'indennità di occupazione va dichiarata all'Agenzia delle Entrate in quanto rappresenta un reddito per il proprietario. La normativa fiscale italiana prevede che l'importo percepito venga indicato nella dichiarazione dei redditi, generalmente nella sezione relativa ai redditi fondiari o ai redditi diversi, a seconda delle circostanze.
Il proprietario è inoltre tenuto a conservare tutta la documentazione relativa al pagamento, inclusi eventuali sentenze o accordi transattivi che stabiliscono l'importo dell'indennità.