^^Domande e desideri al notaio.

 

L'avvio di tutto il moto in corso, per cui siamo qui

detto in breve:

abbiamo una proprieta' in comune indivisa tra 5 persone,

vorremmo dividere la proprieta' per poi di restaurare una proprieta' esclusiva.

Stato iniziale di beni e proprieta'

1 terreno su cui sono edificati:

 

1 casa costituita da:

1 fabbricato a piano terra

 

Proprieta' in quote diverse

Proprietari Lab % Proprietari casa %
 ROBERTO

 NADIA

 MARINO

 MIRIAM

 ISABELLA
15/48

15/48

9/48
7/48
2/48

 ROBERTO

 NADIA

 MARINO

 MIRIAM

 ISABELLA
12/48

12/48

12/48

10/48

2/48

 

Il terreno e' "graffato" alla casa.

Domanda:
Quali sono le conseguenze di questo legame, in relazione ai nostri atti in corso?

 

Stato-fase transitoria: messa in conformita' della casa

alla data odierna 28 aprile 2025, e' in elaborazione la fase finale della conformita' e cioe' la creazione delle schede catastali associate alla casa.

Oltre alle 4 iniziali schede catastali (subunita' immobiliari), sono nate come effetto della messa in conformita' altre 5:

 

Domanda:
noi vogliamo proseguire con un divisione dell'immobilie

ma, ipotesi solo per capire, se ci fermassimo qui, queste nuove unita' immobiliari dovrebbero essere trascritte alla pubblico registro?

Stato finale

Proprieta' esclusive:

deposito piano rialzato: Miriam e Isabella

appartamento piano terra: Roberto

appartamento 1° piano Sud: Nadia

appartamento 1° piano Nord: Marino (Stefano?)

Sottoscala cantina: Nadia e Marino 50%

 

Domanda:

dal punto di vista del fisco, o piu' in generale, costa meno/più/= passare direttamente da Stefano senza passare da Marino?

Desideri

1) stabilire le pertinenze degli appartamenti per non pagare IMU se "prima casa".

es1:  appartamento al 1° piano ha come pertinenza-(deposito C/2)

es2: appartamento al piano rialzato ha come pertinenza-(deposito C/2)

es3: da chiarire se il deposito C/2 al piano rialzato puo' avere come pertinenza

 

2) nelle successive compravendite non aumentare il numero di condomini

es1:  appartamento al 1° piano e sottotetto soprastante, non vendibili separatamente.

es2: appartamento al piano rialzato e porzione di cantina sottostante, non vendibili separatamente.

 

3) Le parti comuni dell'edificio sono vendute oppure no ai proprietari delle unita' immobiliari secondo un criterio di funzionalita', e precisamente:

ognuno sara' comproprietario solo delle parti comuni strutturali di cui ha necessita' per poter godere del proprio bene esclusivo, e cio' puo' farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino (art. 1119 c.c.)

In particolare:

sono comproprietari di una parte strutturale comune coloro che necessariamente devono transitarvi per arrivare all'unita' immobiliare di proprieta'.

Nel dettaglio: ...

a) ai proprietari degli appartamenti al 1° piano, e solo a loro, e' assegnata la comproprieta' delle scale dalla prima rampa dal piano rialzato ai solai (vedi disegno).

b) scala interna di accesso cantina ...

 

4) zone ad uso esclusivo cortile esterno

 

5) destinare zona di transito cortile interno

6) destinare zona di sosta autovetture cortile interno.